Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1. Relativamente alle situazioni emergenziali di cui ai decreti del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002,
(( pubblicati nella )) Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002,
((  nonche' dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  267  del  14 novembre 2002 )) e limitatamente ai relativi periodi
temporali  di  vigenza,  il  Capo  del  Dipartimento della protezione
civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, Commissario
delegato, provvede al coordinamento (( degli )) interventi e di tutte
le iniziative per fronteggiare le situazioni emergenziali in atto, ((
definendo con le regioni e gli enti locali interessati appositi piani
esecutivi  ))  di  misure ed opere per il superamento delle emergenze
stesse.
  2.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento
della   protezione   civile   dispone  direttamente  in  ordine  agli
interventi  di  competenza  delle  strutture  operative nazionali del
Servizio  nazionale  della  protezione civile di cui all'articolo 11,
comma  1,  della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche avvalendosi di
appositi  sub-commissari  cui  affidare specifiche responsabilita' in
ordine  a  determinati  settori di intervento, altresi' realizzando i
necessari  coordinamenti  con  le  regioni  e  gli  enti  locali  per
assicurare  che  la direzione unitaria dei servizi di emergenza posta
in essere quale Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei
Ministri avvenga in un contesto di sinergie operative.
((    3.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione   del   presente  decreto,  i  Presidenti  delle  regioni
interessate,  quali  commissari  delegati  ai  sensi  della  legge 24
febbraio  1992,  n.  225, e successive modificazioni, provvedono agli
ulteriori  e diversi interventi correlati al rientro nell'ordinario e
per  le  fasi  di  ricostruzione  e ripristino degli immobili colpiti
dagli  eventi  sismici di cui ai decreti del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  del  29  e  31 ottobre 2002, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale  n.  258  del  4  novembre  2002,  e  dell'8 novembre 2002,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  267 del 14 novembre 2002,
nonche'  per la ricostruzione, la riparazione e l'adeguamento sismico
degli  edifici  delle  istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
parimenti  danneggiate.  Le  azioni  sono realizzate previa adozione,
d'intesa  con  i  comuni  interessati,  di appositi piani che possono
prevedere  eventuali  localizzazioni  alternative  dei centri abitati
maggiormente   colpiti   dai  medesimi  eventi  sismici,  nonche'  la
realizzazione  di  spazi  a  servizio  della  collettivita'  ed opere
commemorative  in  un armonico contesto di sviluppo urbanistico. Tali
piani  sono  adottati  con delibera consiliare dei comuni interessati
entro  il  30  aprile  2003 e sono approvati dalla regione nei trenta
giorni  successivi,  o, in alternativa, e' consentita la procedura di
semplificazione  dell'azione  amministrativa di cui agli articoli 14,
14-bis,  14-ter  e  14-quater  della  legge  7 agosto 1990, n. 241, e
successive  modificazioni,  i cui termini sono ridotti alla meta'. In
ogni  caso,  per  gli  interventi immobiliari, sono obbligatoriamente
utilizzati  i  criteri  antisismici previsti con successive ordinanze
emesse  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma 2, della legge n. 225 del
1992.  Gli interventi sul patrimonio immobiliare sono effettuati, per
quanto   di  competenza,  sotto  la  vigilanza  dei  Ministeri  delle
infrastrutture  e  dei trasporti, dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  e per i beni e le attivita' culturali. Con successive
ordinanze  adottate  ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge n.
225  del  1992  si  provvede  a definire gli ambiti di competenza dei
Presidenti  delle  regioni  -  commissari  delegati, anche per quanto
riguarda,  se  del  caso,  la  fase conclusiva della prima emergenza,
nonche'  gli aspetti relativi alle necessarie strutture organizzative
di  supporto  all'attivita' dei Presidenti delle regioni - commissari
delegati,  con  la  previsione  della possibilita' di avvalersi degli
uffici e del personale delle amministrazioni e degli enti pubblici in
sede locale.
  3-bis.  Il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede a
definire   modalita'   e  termini  per  assicurare  il  subentro  dei
Presidenti  delle  regioni nelle attivita' e nei rapporti in corso al
fine  di  evitare  soluzioni  di  continuita'  nel  compimento  degli
interventi  preordinati  al  perseguimento  delle finalita' di cui al
presente decreto.
  3-ter.  I  Commissari  delegati  di  cui  al  presente articolo per
l'espletamento   dei   rispettivi   incarichi   possono  nominare  un
sub-commissario. ))
          Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  11  della  legge
          24 febbraio   1992,   n.  225.  (Istituzione  del  Servizio
          nazionale della protezione civile):
              "Art.  11 (Strutture operative nazionali del Servizio).
          -   1.  Costituiscono  strutture  operative  nazionali  del
          Servizio nazionale della protezione civile:
                a) il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco quale
          componente fondamentale della protezione civile;
                b) le Forze armate;
                c) le Forze di polizia;
                d) il Corpo forestale dello Stato;
                e) i Servizi tecnici nazionali;
                f) i  gruppi  nazionali di ricerca scientifica di cui
          all'art.  17,  l'Istituto  nazionale  di geofisica ed altre
          istituzioni di ricerca;
                g) la Croce rossa italiana;
                h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
                i) le organizzazioni di volontariato;
                l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
              2.   In  base  ai  criteri  determinati  dal  Consiglio
          nazionale  della  protezione civile, le strutture operative
          nazionali  svolgono,  a  richiesta  del  Dipartimento della
          protezione  civile,  le  attivita'  previste dalla presente
          legge nonche' compiti di supporto e consulenza per tutte le
          amministrazioni  componenti  il  Servizio  nazionale  della
          protezione civile.
              3.   Le   norme   volte  a  disciplinare  le  forme  di
          partecipazione  e  collaborazione delle strutture operative
          nazionali  al  Servizio  nazionale  della protezione civile
          sono emanate secondo le procedure di cui all'art. 17, comma
          1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
              4.  Con  le  stesse  modalita'  di  cui al comma 3 sono
          altresi'  stabilite,  nell'ambito  delle  leggi  vigenti  e
          relativamente  a  compiti  determinati,  le ulteriori norme
          regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle
          funzioni  delle strutture operative nazionali alle esigenze
          di protezione civile.".
              - Si riporta il testo degli articoli 14, 14-bis, 14-ter
          e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Nuove norme
          in  materia  di procedimento amministrativo e di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi):
              "Art.  14.  -  1.  Qualora  sia opportuno effettuare un
          esame  contestuale  di vari interessi pubblici coinvolti in
          un     procedimento    amministrativo,    l'amministrazione
          procedente indice di regola una conferenza di servizi.
              2.  La  Conferenza  di servizi e' sempre indetta quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni  pubbliche e non li ottenga, entro quindici
          giorni  dall'inizio  del procedimento, avendoli formalmente
          richiesti.
              3. La Conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per  l'esame  contestuale  di  interessi  coinvolti in piu'
          procedimenti  amministrativi connessi, riguardanti medesimi
          attivita'  o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una  delle  amministrazioni che curano l'interesse pubblico
          prevalente.  Per i lavori pubblici si continua ad applicare
          l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
          modificazioni.  L'indizione  della  conferenza  puo' essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
              4.  Quando  l'attivita'  del privato sia subordinata ad
          atti  di  consenso,  comunque  denominati, di competenza di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione    competente   per   l'adozione   del
          provvedimento finale.
              5.  In  caso  di  affidamento  di concessione di lavori
          pubblici   la   conferenza  di  servizi  e'  convocata  dal
          concedente   entro   quindici  giorni  fatto  salvo  quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA).".
              "Art. 14-bis. - 1. La Conferenza di servizi puo' essere
          convocata  per  progetti  di  particolare  complessita', su
          motivata  e  documentata  richiesta dell'interessato, prima
          della  presentazione  di  una  istanza  o  di  un  progetto
          definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni
          per  ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di
          consenso.  In  tale  caso  la conferenza si pronuncia entro
          trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
          sono a carico del richiedente.
              2.  Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
          e  di  interesse  pubblico,  la  conferenza  di  servizi si
          esprime  sul progetto preliminare al fine di indicare quali
          siano  le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
          le  intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
          licenze,  i  nullaosta  e gli assensi, comunque denominati,
          richiesti   dalla  normativa  vigente.  In  tale  sede,  le
          amministrazioni    preposte    alla    tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,    del    patrimonio   storico-
          artistico  o  alla tutela della salute, si pronunciano, per
          quanto  riguarda  l'interesse  da  ciascuna tutelato, sulle
          soluzioni  progettuali  prescelte.  Qualora  non  emergano,
          sulla   base  della  documentazione  disponibile,  elementi
          comunque  preclusivi  della  realizzazione del progetto, le
          suddette  amministrazioni  indicano,  entro  quarantacinque
          giorni,   le   condizioni  e  gli  elementi  necessari  per
          ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
          gli atti di consenso.
              3.  Nel caso in cui sia richiesta VIA, la Conferenza di
          servizi  si  esprime  entro trenta giorni dalla conclusione
          della  fase  preliminare di definizione dei contenuti dello
          studio  d'impatto  ambientale,  secondo  quanto previsto in
          materia  di  VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta  di  cui  al  comma 1, la
          conferenza   di   servizi   si  esprime  comunque  entro  i
          successivi  trenta  giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
          l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
          per  la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
          ambientale.  In tale fase, che costituisce parte integrante
          della  procedura  di  VIA, la suddetta autorita' esamina le
          principali  alternative,  compresa  l'alternativa  zero, e,
          sulla   base  della  documentazione  disponibile,  verifica
          l'esistenza  di  eventuali  elementi  di  incompatibilita',
          anche  con  riferimento  alla  localizzazione  prevista dal
          progetto  e,  qualora  tali elementi non sussistano, indica
          nell'ambito  della  conferenza di servizi le condizioni per
          ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
          i necessari atti di consenso.
              4.  Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la Conferenza di
          servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
          e  le  indicazioni  fornite  in  tale  sede  possono essere
          motivatamente  modificate  o  integrate solo in presenza di
          significativi  elementi  emersi  nelle  fasi successive del
          procedimento,   anche  a  seguito  delle  osservazioni  dei
          privati sul progetto definitivo.
              5.  Nel  caso  di cui al comma 2, il responsabile unico
          del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
          il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
          indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
          di   servizi   sul   progetto  preliminare,  e  convoca  la
          conferenza  tra  il  trentesimo  e  il  sessantesimo giorno
          successivi   alla  trasmissione.  In  caso  di  affidamento
          mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
          l'amministrazione  aggiudicatrice  convoca la conferenza di
          servizi  sulla  base del solo progetto preliminare, secondo
          quanto  previsto  dalla  legge  11 febbraio 1994, n. 109, e
          successive modificazioni.".
              "Art.  14-ter. - 1. La  Conferenza di servizi assume le
          determinazioni   relative   all'organizzazione  dei  propri
          lavori a maggioranza dei presenti.
              2.   La   convocazione   della   prima  riunione  della
          conferenza  di  servizi deve pervenire alle amministrazioni
          interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
          dieci  giorni prima della relativa data. Entro i successivi
          cinque   giorni,   le   amministrazioni  convocate  possono
          richiedere,    qualora   impossibilitate   a   partecipare,
          l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
          caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
          comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
              3.  Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
          comunque   in   quella   immediatamente   successiva   alla
          trasmissione  dell'istanza  o  del  progetto  definitivo ai
          sensi   dell'art.   14-bis,   le   amministrazioni  che  vi
          partecipano  determinano  il  termine  per l'adozione della
          decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
          superare  i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
          4.  Decorsi  inutilmente  tali  termini,  l'amministrazione
          procedente  provvede  ai  sensi  dei  commi  2  e  seguenti
          dell'art. 14-quater.
              4.  Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la Conferenza
          di  servizi  si  esprime dopo aver acquisito la valutazione
          medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per
          l'adozione  del  relativo  provvedimento, l'amministrazione
          competente  si esprime in sede di conferenza di servizi, la
          quale  si  conclude nei trenta giorni successivi al termine
          predetto.  Tuttavia,  a  richiesta  della  maggioranza  dei
          soggetti   partecipanti  alla  conferenza  di  servizi,  il
          termine  di  trenta  giorni di cui al precedente periodo e'
          prorogato  di  altri trenta giorni nel caso che si appalesi
          la necessita' di approfondimenti istruttori.
              5.  Nei  procedimenti  relativamente  ai quali sia gia'
          intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
          di  cui  al  comma 3 dell'art. 14-quater, nonche' quelle di
          cui  agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
          alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute
          pubblica.
              6.   Ogni   amministrazione  convocata  partecipa  alla
          Conferenza  di  servizi  attraverso un unico rappresentante
          legittimato,  dall'organo  competente, ad esprimere in modo
          vincolante  la  volonta'  dell'amministrazione  su tutte le
          decisioni di competenza della stessa.
              7.      Si      considera      acquisito      l'assenso
          dell'amministrazione   il   cui  rappresentante  non  abbia
          espresso  definitivamente  la volonta' dell'amministrazione
          rappresentata  e  non  abbia notificato all'amministrazione
          procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di
          ricezione   della   determinazione   di   conclusione   del
          procedimento,  il  proprio  motivato dissenso, ovvero nello
          stesso   termine  non  abbia  impugnato  la  determinazione
          conclusiva della conferenza di servizi.
              8.  In  sede  di  conferenza  di servizi possono essere
          richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
          ai  progettisti  chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
          questi  ultimi  non  sono  forniti  in  detta sede, entro i
          successivi   trenta   giorni,   si  procede  all'esame  del
          provvedimento.
              9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
          conclusiva   favorevole   della   conferenza   di   servizi
          sostituisce,  a  tutti  gli  effetti,  ogni autorizzazione,
          concessione,   nulla   osta  o  atto  di  assenso  comunque
          denominato     di    competenza    delle    amministrazioni
          partecipanti,  o  comunque  invitate  a  partecipare,  alla
          predetta conferenza.
              10.   Il   provvedimento   finale   concernente   opere
          sottoposte  a  VIA  e'  pubblicato,  a cura del proponente,
          unitamente  all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
          Ufficiale  o  nel  Bollettino  regionale  in  caso  di  VIA
          regionale  e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
          data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
          i    termini    per    eventuali   impugnazioni   in   sede
          giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.".
              "Art.  14-quater.  -  1.  Il  dissenso  di  uno  o piu'
          rappresentanti    delle    amministrazioni,    regolarmente
          convocate   alla   Conferenza   di   servizi,   a  pena  di
          inammissibilita',  deve essere manifestato nella conferenza
          di  servizi,  deve  essere  congruamente motivato, non puo'
          riferirsi   a  questioni  connesse  che  non  costituiscono
          oggetto   della   conferenza  medesima  e  deve  recare  le
          specifiche    indicazioni   delle   modifiche   progettuali
          necessarie ai fini dell'assenso.
              2.   Se  una  o  piu'  amministrazioni  hanno  espresso
          nell'ambito  della  conferenza  il  proprio  dissenso sulla
          proposta   dell'amministrazione  procedente,  quest'ultima,
          entro  i termini perentori indicati dall'art. 14-ter, comma
          3,  assume  comunque  la  determinazione di conclusione del
          procedimento  sulla  base della maggioranza delle posizioni
          espresse   in   sede   di   conferenza   di   servizi.   La
          determinazione e' immediatamente esecutiva.
              3.   Qualora  il  motivato  dissenso  sia  espresso  da
          un'amministrazione   preposta   alla   tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,          del         patrimonio
          storico-artistico  o alla tutela della salute, la decisione
          e' rimessa al Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione
          dissenziente  o  quella  procedente  sia un'amministrazione
          statale,  ovvero  ai competenti organi collegiali esecutivi
          degli  enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio
          dei  Ministri  o gli organi collegiali esecutivi degli enti
          territoriali  deliberano  entro trenta giorni, salvo che il
          Presidente del Consiglio dei Ministri o il presidente della
          giunta  regionale  o  il  presidente  della  provincia o il
          sindaco,   valutata   la   complessita'   dell'istruttoria,
          decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo
          non superiore a sessanta giorni.
              4.  Quando  il  dissenso e' espresso da una regione, le
          determinazioni  di  competenza  del  Consiglio dei Ministri
          previste  al  comma  3  sono  adottate con l'intervento del
          presidente  della giunta regionale interessata, al quale e'
          inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare
          alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.
              5.  Nell'ipotesi  in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
          in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
          5,  comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   introdotta   dall'art.  12,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303.".
              - Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge n.
          225 del 1992:
              "Art.  5  (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
          1.  Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
          lettera  c),  il  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ovvero, per sua
          delega  al  sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
          coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
          emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
          in  stretto  riferimento alla qualita' ed alla natura degli
          eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
          revoca  dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
          presupposti.
              2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  emergenza
          conseguenti  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  1, si
          provvede,  nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
          13,  14,  15  e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
          ogni  disposizione  vigente,  e  nel  rispetto dei principi
          generali dell'ordinamento giuridico.
              3.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per  il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
          altresi'  ordinanze  finalizzate  ad  evitare situazioni di
          pericolo  o  maggiori danni a persone o a cose. Le predette
          ordinanze  sono  comunicate al Presidente del Consiglio dei
          Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
              4.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per   il   coordinamento   della   protezione  civile,  per
          l'attuazione  degli  interventi  di  cui ai commi 2 e 3 del
          presente  articolo,  puo' avvalersi di commissari delegati.
          Il  relativo  provvedimento  di  delega  deve  indicare  il
          contenuto   della   delega  dell'incarico,  i  tempi  e  le
          modalita' del suo esercizio.
              5.  Le  ordinanze  emanate in deroga alle leggi vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate.
              6.  Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
          sono  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana,   nonche'   trasmesse   ai   sindaci  interessati
          affinche'  vengano  pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma
          1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.".